Smascherati 290 furbetti del reddito di cittadinanza nella BAT
C’erano anche una cinquantina tra condannati per mafia e loro famigliari tra i 290 che percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza nelle province di Foggia e Andria-Barletta-Trani. Una truffa costata finora alle casse dello Stato circa 1,9 milioni di euro negli ultimi due anni secondo il comando della Guardia di finanza di Barletta. A ricevere il sussidio c’erano anche persone che non avevano il requisito della residenza in Italia, altri che avevano evitato di dichiarare tutti i propri redditi, oltre che lavori in nero o di essere proprietari di immobili. E infine c’era chi non aveva indicato vincite a scommesse e giochi online. Solo poche settimane fa, i finanzieri di Bari avevano scoperto altri 109 per lo più pregiudicati mafiosi e loro parenti che avevano intascato il Reddito di cittadinanza per diversi mesi senza averne i requisiti.
Ecco la divisione per reparti delle Fiamme Gialle Bat dei “furbetti” del reddito di cittadinanza scoperti nella Bat:
- Reparto di Andria (Andria, Minervino, Spinazzola): 38;
- Reparto di Barletta (Barletta e Canosa): 57;
- Reparto di Trani (Trani e Bisceglie): 171;
- Reparto di Margherita di Savoia (Margherita, San Ferdinando, Trinitapoli): 18.
Le erogazioni pubbliche ritenute indebitamente percepite, sono state segnalate per le competenti valutazioni alla Procura della Repubblica di Trani e di Foggia, qualora la percezione poteva configurare ipotesi di reato, ed all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il quale, all’esito delle segnalazioni pervenute, e previa istruttoria dei casi segnalati, procede a revocare l’erogazione del contributo agli indebiti beneficiari. Come noto, il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di particolari requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno, reddituali e patrimoniali, nonché di ulteriori presupposti di compatibilità (tra i quali la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, e di interdizione dai pubblici uffici), ovvero l’omessa comunicazione di variazioni che inibivano la continuazione della percezione della
misura di sostegno rispetto alle condizioni possedute all’atto della domanda.