Lampeggia per segnalare un posto di blocco ma avverte carabinieri in borghese: donna multata
Voleva avvisare della presenza di un posto di blocco e ha lampeggiato alle macchine che la incrociavano sulla carreggiata opposta. Ma la ragazza non sapeva di aver lampeggiato ad un’altra pattuglia di carabinieri in borghese. E così è stata sanzionata dai carabinieri in servizio nella zona tra Cerignola, Stornara e Stornarella (Art 153 CDS c. 11).
Con l’arrivo dei rinforzi per le forze dell’ordine, si sono intensificati i controlli sul territorio, soprattutto nel territorio dei Cinque Reali Siti, Manfredonia, Foggia e San Severo: durante il servizio, sono stati complessivamente controllati 50 automezzi, elevate 30 contravvenzioni al Codice di strada (in particolare per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza), ritirati 2 documenti di circolazione e sequestrati 2 veicoli.
Cosa dice l’Art 153 CDS c. 11 |
Dispositivo dell’art. 153 Codice della strada 1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. 2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente. 3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi: a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo; b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare; c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue. 4. È consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati. 5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. 6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico. 7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo: a) nei casi di ingombro della carreggiata; b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario; c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta; d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada. 8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato. 9. È vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151. 10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. 11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. |
Si, ma tutti questi (comma) sono utili solo in autoscuole, la moltitudine di automobilisti non fa altro guidare in modo menefreghista o addirittura fregandosene di tutte le infrazioni di guida.