Cadute sul cordolo: è possibile chiedere un risarcimento? Cosa dice la legge…
A cura di Michele Allamprese, avvocato
Da tempo la giurisprudenza della Corte di cassazione fa rientrare la responsabilità per i danni provocati da insidie stradali nell’alveo dell’art. 2051 del codice civile, a mente del quale il custode risponde del danno cagionato dalla cosa che ha in custodia a meno che non provi il caso fortuito. Si tratta di una ipotesi di responsabilità civile che colpisce soprattutto i Comuni, quali custodi/proprietari delle strade, per i danni cagionati da dissesti stradali o da cattiva manutenzione dei marciapiedi.
E’ ipotizzabile una responsabilità del Comune per le cadute determinate dai cordoli posti a delimitazione della pista ciclabile sul corso principale?
In astratto si, con delle precisazioni.
Ai fini civilistici è irrilevante il fatto che il cordolo sia costruito in difformità alle regole tecniche o del codice della strada, perché trattandosi di una responsabilità oggettiva non rileva la colpa (la violazione di leggi o di regole di comune prudenza) del custode, e quindi del Comune. Quello che conta è il rapporto di causalità tra il cordolo e la caduta. La caduta deve essere stata indotta dal cordolo.
Tuttavia il clamore che circonda la vicenda potrebbe, in astratto, determinare una sorta di corresponsabilità del pedone (che avrebbe potuto evitare il cordolo perché arcinota la sua presenza) che incide sul nesso di causa fino ad eliderlo e ad assurgere a caso fortuito, con relativa esenzione di responsabilità dell’Ente comunale.
Immagino che la questione sarà oggetto di contenzioso giudiziale e vedremo quali saranno gli sviluppi.
Cosa diversa è, invece, l’ipotesi in cui il cordolo non è la causa della caduta del pedone, ma delle lesioni subite. Vale a dire che il pedone cade a causa di altra insidia, o anche per suo conto, e poi urta il capo sul cordolo provocandosi lesioni al capo. In questo caso la responsabilità civile del Comune è pressoché certa, poiché non è il cordolo a determinare il sinistro, ma questo è il punto di caduta che l’utente della strada nulla può fare per evitarlo.
Infine, la non conformità dei cordoli alle norme del codice della strada e a quelle tecniche e della buona pratica, ma pare anche del progetto inziale, potrebbe in astratto determinare anche una responsabilità penale per i soggetti che hanno realizzato l’opera o che hanno omesso di rimuoverla. In sede penale, e nella fattispecie per il reato di lesioni colpose, rileva la condotta negligente e contraria alla legge di chi ha commissionato e/o realizzato l’opera e chi, nonostante l’elevato numero di utenti della strada che hanno subito lesioni a causa dello stesso, omette di rimuoverla. Questo sempre se, come immagino prima o poi accadrà, qualche danneggiato intenda attivarsi anche in sede penale.
Il buon senso, ma anche la necessità di evitare conseguenze civili, penali ed erariali, imporrebbe una immediata rimozione dell’opera o quantomeno una messa in sicurezza della stessa.
però, se c’è un ostacolo, perché i pedoni provano a scavalcarlo anziché aggirarlo? mi sembra che ci sia anche del pretesto volontario.
E No.
La c’è una Trappola che non consente quasi di evitarla.
Le interruzioni ci sono solo in prossimità delle stradine.
Per il resto, è tutto ostacolo rialzato.
Anche dove ci stanno o stavano le strisce pedonali c’è il divisore della ciclabile.
Quella roba, va tolta.
Basta una striscia colorata a delimitare la pista.
Poi spetta ai vigili (haha) far rispettare le norme ai Salvaggi.